Non può riconoscersi il diritto all’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo al dipendente di una Cassa di Risparmio che, pur espletando attività tecnico-legali volte al recupero contenzioso di crediti dell’Ente, non risulti nella realtà addetto al relativo ufficio «contenzioso-crediti», bensì a diverso ufficio amministrativo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 15 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 24 Gennaio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Febbraio 1989
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