Anche per i praticanti procuratori senza patrocinio è previsto l’assoggettamento a procedimento disciplinare allorché gli stessi si rendano colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense e ciò per rispetto del principio che anche il praticante – pur non esercitando la professione – deve sempre tenere un comportamento consono alla categoria cui appartiene. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 3 novembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. La Volpe), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 24 Gennaio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Novembre 1988
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