Avvocato e procuratore – Albo avvocati e procuratori – Registro dei praticanti procuratori – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Superamento della fattispecie oggetto del ricorso per impugnazione – Non luogo a deliberare perchè cessata la materia del contendere.

Qualora la fattispecie che costituisce oggetto del ricorso per impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense debba ritenersi superata al Consiglio adito non resta che dichiarare il non luogo a deliberare perchè cessata la materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 13 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 19 Aprile 1991 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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