Il professionista che chieda l’iscrizione nell’Elenco speciale deve svolgere la Sua opera in via esclusiva presso detto ufficio e – pur nella specifica posizione di professionista dipendente dall’Ente – operare con la massima autonomia di azione nello svolgimento dell’attività legale presso un apposito ufficio legale istituito presso l’Ente per l’esclusiva cura del proprio contenzioso giudiziale e stragiudiziale. (Nella fattispecie è stata respinta la domanda di iscrizione nell’elenco speciale proposta da dipendente di ruolo dell’università degli Studi, per difetto di esistenza presso l’ente di ufficio legale). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 23 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 19 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Ottobre 1989
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