Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo ai sensi del quarto comma dell’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico dipendente deve svolgere la sua opera in via esclusiva presso l’ufficio legale dell’Ente pubblico dal quale dipende. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 19 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
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