L’articolo 3, commi primo, secondo, terzo del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede ipotesi di incompatibilità delle professioni di avvocato o procuratore a tutela della libertà e sereno svolgimento della professione. à pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo 3 in riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, poiché la norma non viola i diritti fondamentali dell’uomo, né l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed il loro diritto al lavoro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 19 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
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