L’art. 26 della legge professionale, che concede la facoltà di iscrizione all’Albo dei procuratori a quei magistrati dell’Ordine Giudiziario, che siano in servizio da almeno cinque anni, non si estende ai magistrati onorari, anche se abbiano comunque avuto la reggenza o se la loro collocazione trovi riscontro nell’Ordinamento Giudiziario. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vigevano, 29 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 24 Gennaio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera del 29 Novembre 1989
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