Il professionista che svolga, presso una cooperativa di cui è socio, attività lavorativa non inquadrabile nel rapporto di impiego (che si qualifica essenzialmente per la presenza del vincolo di subordinazione), ha diritto di ottenere l’iscrizione all’Albo degli avvocati, non sussistendo nella fattispecie cause di incompatibilità rilevanti, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, che prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con ogni altro impiego retribuito. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ravenna, 20 dicembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 19 aprile 1991, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 19 Aprile 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 20 Dicembre 1985
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