Avvocato collaboratore di studio di avvocato sospeso cautelarmene – Attività svolta per conto e sotto la direzione dell’avvocato sospeso – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi alla elusione del provvedimento di sospensione cautelare assumendo solo formalmente lo svolgimento degli incarichi professionali che in realtà continuava a gestire il collega di studio sospeso cautelarmene. (Nella specie sono state confermate rispettivamente la sanzione della censura per l’avvocato che aveva solo formalmente sostituito il collega sospeso cautelarmente, e dell’avvertimento per il praticante di studio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 22 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 18 Maggio 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 22 Luglio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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