La potestà disciplinare dell’Ordine Forense non è esclusa dall’eventuale sussistenza di analoga potestas iudicandi in capo ad una ulteriore istituzione cui l’incolpato pure appartenga, risultando tra loro compatibili sia i rispettivi interessi a censurare deontologicamente i comportamenti non consoni e non decorosi tenuti dai propri appartenenti, sia le rispettive sanzioni disciplinari volte ad incidere su status differenti (Nel caso di specie, l’incolpato era altresì magistrato onorario ed aveva perciò eccepito l’asserita incompetenza dell’Ordine professionale in favore del CSM. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
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