Non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che rifiuti l’incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia. Parimenti non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il quale, contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetta l’incarico a causa della mancata adesione di costei all’invito a favorire presso lo studio per un colloquio preliminare. (In applicazione dei principi di cui in massima sono stati archiviati gli esposti presentati dallo stesso soggetto nei confronti di tutti gli iscritti nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da un Ordine territoriale)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Somma), decisione del 21 dicembre 2021
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