Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O., a norma dell’art. 48 r.d. n. 37/1934 è obbligatoria la comunicazione al professionista della data di svolgimento del procedimento, mentre non rileva ai fini della validità della decisione, l’omesso avviso della stessa al difensore, attesa l’inapplicabilità delle norme dettate dal codice di procedura penale (che sono applicabili al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, solo se espressamente richiamate dalla legge professionale). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 gennaio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Gennaio 2001 (radiazione)
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