Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, relativamente ad un procedimento disciplinare subito, accusi infondatamente di malanimo e inimicizia il collega consigliere presidente dell’ordine riferendo, peraltro, a sostegno delle sue accuse di episodi mai accaduti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 gennaio 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 15 Gennaio 2003 (sospensione)
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