Avvocato _ Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con il cliente – Omesse informazioni – Esercizio di attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta e dia false informazioni alla parte sullo stato della causa e che eserciti l’attività professionale in periodo di sospensione cautelare. (Nella specie in considerazione dell’accertata responsabilità dell’avvocato solo su alcuni capi di incolpazione la sanzione della radiazione e stata sostituita dalla sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 290

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Gennaio 2001 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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