È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Melfi, 5 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 291
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 31 Dicembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera del 05 Marzo 1999
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