È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 11 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 284
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 28 Dicembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 11 Marzo 1997
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