Avvocati – Tenuta albi – Iscrizione al registro dei praticanti avvocati – Titolo di studio francese – Mancanza del requisito della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università italiana – Rigetto.

In tema di valutazione, ai fini della iscrizione al registro dei praticanti, del diploma rilasciato in altro Stato membro, deve ritenersi che il diploma francese, pur conseguito all’esito di un corso di studi di durata quadriennale e comprensivo di materie parzialmente equivalenti a quelle delle facoltà italiane di giurisprudenza, non soddisfa le condizioni richieste per accedere alla pratica professionale nello Stato italiano, atteso che, diversamente da quanto avviene in ambito domestico, il conseguimento del diploma non è subordinato al superamento di tutte le prove di esame previste dal piano di studi (essendo il risultato annuale commisurato alla media dei voti ottenuti nei singoli esami), né è subordinato alla redazione di una tesi di laurea ed al superamento della correlativa prova. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 12 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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