Ai fini della iscrizione all’albo degli avvocati “cassazionisti”, l’art. 33 del r.d.l. 1578/1933, richiede una durata di esercizio professionale effettivo e concreto, che dev’essere consumata in un periodo la cui decorrenza iniziale – in mancanza di diverse indicazioni esplicite – non può che essere posta, puntualmente, alla data di iscrizione all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 27 gennaio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 13 Settembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 27 Gennaio 2006
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