Avvocati – Tariffe forensi – Parere del C.d.O. di congruità della parcella – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Gli atti impugnabili al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni degli organi locali in materia di iscrizione all’albo e di cancellazione dallo stesso, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei propri iscritti, di cui i consigli territoriali hanno la titolarità dell’azione disciplinare. Pertanto è inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso il provvedimento con il quale il C.d.O. ha dato il visto ad una parcella professionale, previa formulazione del parere di congruità. (Nella specie peraltro si configurava anche una ulteriore ipotesi di inammissibilità in quanto il ricorrente ha impugnato un provvedimento richiesto ed emanato nell’interesse di un altro professionista). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Voghera, 5 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 19 Gennaio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 05 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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