Vìola il divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (art. 21 CDF) l’avvocato che utilizza il titolo professionale di Avvocato stabilito mediante l’invio di e-mail in Italia riportante l’abbreviazione “Avv. S.”, senza possedere tale abilitazione per non aver presentato la relativa richiesta e che pubblica in un sito web il proprio profilo professionale nel quale si dichiara, contrariamente al vero, di essere “habilitado e profissao na Italia”, con ciò anche ingenerando nei terzi l’affidamento della sussistenza di un titolo professionale in realtà non conseguito e dunque inesistente.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Mariani), decisione n. 10 del 5 febbraio 2018
Sanzione: CENSURA
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (l’avogado usava l’abbreviazione “Av.”);
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 (l’avvocato stabilito usava le abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.”);
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41 (il praticante avvocato usava l’abbreviazione “p. Avv.”).
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