Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 190
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 12 Luglio 2016 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 12 Maggio 2014
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