Avvocati stabiliti: l’integrazione presuppone un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine

In tema di avvocati stabiliti, la iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai fini dell’esercizio permanente della professione con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, realizzandosi detta integrazione soltanto con l’iscrizione nell’albo degli avvocati subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96/2001, per il quale devono concorrere ‘le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense’ (comma 3); tra esse non può non annoverarsi la sicura validità del titolo professionale conseguito all’estero e condizionante l’inizio del percorso professionale di integrazione.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023

abc, Giurisprudenza CNF

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