Avvocati stabiliti: le verifiche del COA durante il triennio di stabilimento

Durante il triennio di stabilimento, il COA può verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001. Altre circostanze (ad esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell’attività professionale, nonché alla continuatività della stessa, alla mancanza o sospensione dell’attività professionale) potranno essere verificate e valutate, unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo (Nel caso di specie, l’abogado veniva cancellato dalla sezione speciale dell’albo avvocati “non sussistendo alcun reale domicilio professionale o stabilimento o residenza dell’Abogado nell’ambito del Circondario”. La delibera di cancellazione veniva impugnata avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 47

NOTA:
In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 41.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 07 Marzo 2016 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 12 Gennaio 2012 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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