L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al D.Lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione, giacché l’iscrizione alla Sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, attività funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento-integrazione ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001, e ciò esclude quindi l’esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 41 del 25 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 177 del 17 ottobre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 25 Marzo 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 5306 del 28 Febbraio 2023 (respinge)
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