L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al D.Lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione, giacché l’iscrizione alla Sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, attività funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento-integrazione ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001, e ciò esclude quindi l’esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 21 del 1 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 01 Febbraio 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 28 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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