L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al d.lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione (Nel caso di specie, veniva richiesta l’iscrizione all’albo cassazionisti computando, nei dodici anni richiesti dall’art. 22, 3° comma della L. 247/2012, anche gli anni in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività professionale come Avvocato Stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il provvedimento di rigetto del Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 22 Novembre 2018 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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