Avvocati stabiliti: la mancanza di uno studio professionale nello Stato comunitario di provenienza

In tema di avvocati stabiliti, la circostanza di non essere titolare di uno studio professionale stabilmente insediato nello Stato comunitario e di non aver ivi svolto un periodo di pratica come avvocato, non costituisce, di per sè sola, abuso della normativa comunitaria sul reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 22 Luglio 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 28 Marzo 2013
abc, Giurisprudenza CNF

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