Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale

I Consigli dell’Ordine hanno un’ampia discrezionalità in ordine alla verifica della regolarità dell’esercizio effettivo dell’attività professionale ai fini della dispensa dalla prova attitudinale (artt. 13 e 14 del D.Lgs. 96/2001), discrezionalità che comporta un accertamento capillare in ordine ad un percorso formativo almeno triennale che assicuri l’acquisizione, da parte dell’interessato, di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l’iscrizione all’albo degli Avvocati comporta l’assimilazione a tutti gli effetti dell’avvocato stabilito all’avvocato dello Stato membro ospitante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 180 del 9 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Aprile 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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