L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 23 settembre 2017, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 23 Settembre 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 24 Aprile 2015
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