L’art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l’accesso alla professione di avvocato all’esito di un periodo di stabilimento resta ferma – pur dopo il 2007 – la doppia via dell’integrazione all’esito del superamento della prova attitudinale, e dell’integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2017, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 10 Maggio 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 26 Gennaio 2015
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