Le norme di cui ai D.Lgs nn.115/92 e 96/01 (artt. 8, 12 e 13) in una lettura costituzionalmente orientata, che tenga conto anche delle direttive CEE con le quali si sancisce il principio di libera circolazione dei professionisti nell’ambito dei paesi membri, vanno interpretate nel senso che ai fini della dispensa dalla prova attitudinale debbano riscontrarsi ricorrenti unicamente due requisiti: l’iscrizione all’albo e lo svolgimento della attività professionale per un triennio. Infatti la Direttiva Comunitaria mira proprio ad armonizzare i requisiti applicabili al diritto di stabilimento degli Avvocati in tutti gli Stati membri e a facilitare l’esercizio permanente della professione di Avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale si sia conseguito il diploma di laurea.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Morlino), sentenza del 14 marzo 2015, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 14 Marzo 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 18 Marzo 2013
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