Avvocati stabiliti: la cancellazione non disciplinare dall’elenco speciale avviene senza dover coinvolgere nell’istruttoria l’Autorità che ha rilasciato il titolo abilitante

L’art. 11 D.Lgs. n. 96/2001 (secondo cui, prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato stabilito, il Consiglio territoriale ne dà comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine) non si applica ai procedimenti relativi alla tenuta degli albi, non essendovi previsioni in tal senso, né con riferimento all’iscrizione, né alla cancellazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 223 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 30 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 12 Ottobre 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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