In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 27 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Ottobre 2018 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34961 del 13 Dicembre 2023 (respinge)
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