In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 23 settembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 23 Settembre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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