Avvocati stabiliti: il COA deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

In tema di avvocati stabiliti, è compito del Consiglio dell’Ordine apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 30 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Febbraio 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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