Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2017, n. 59
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 38, confermata, in sede di Legittimità, da Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Amoroso), SS.UU, sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 10 Maggio 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 26 Gennaio 2015
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