Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 155 del 30 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Settembre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 28 Novembre 2019 (cancellazione amm.va)
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