Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 107 del 22 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 22 Maggio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 23 Gennaio 2018 (cancellazione amm.va)
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