Ai fini della dispensa dalla prova attitudinale (art. 12 D.Lgs. 96/2001), l’avvocato stabilito deve aver esercitato la professione in Italia, in modo effettivo e regolare, con il titolo professionale di origine, per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Conseguentemente, pur avendo ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione della ricorrenza dei requisiti per la dispensa dalla prova attitudinale, i Consigli dell’Ordine non possono richiedere anche quello dell’esercizio effettivo nel circondario del Tribunale di iscrizione, ben potendo avvenire in qualsiasi zona del territorio nazionale, a nulla rilevando in contrario l’art. 7 L.247/2012 (secondo cui “L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente”), giacché l’espressione “di regola” usata dal Legislatore indica che normalmente c’è coincidenza tra il domicilio professionale e il luogo di svolgimento prevalente della professione, ma che è anche possibile che tale coincidenza non ci sia, senza che ciò possa incidere sul diritto dell’Abogado ad essere dispensato – ricorrendone i presupposti – dalla prova attitudinale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 181 del 9 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 09 Ottobre 2020 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 05 Giugno 2018 (cancellazione amm.va)
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