Ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, l’attività professionale svolta a beneficio esclusivo di uno studio legale ovvero del suo titolare (c.d. regime della “monocommittenza”) è pienamente compatibile – in difetto di diversa previsione normativa – con lo status di professionista stabilito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 26 Ottobre 2020 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Novembre 2017 (cancellazione amm.va)
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