L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 350 del 27 Settembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 09 Luglio 2021 (cancellazione amm.va)
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