L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Corona), sentenza n. 237 del 28 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23794 del 29 Luglio 2022 (respinge)
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