Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 13 del 25 gennaio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 25 Gennaio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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