Avvocati dipendenti di enti pubblici: la stabilità del rapporto è requisito dell’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 81.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 29 Novembre 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 19 Ottobre 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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