L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 124/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 Settembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 09 Ottobre 2024 (cancellazione amm.va)
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