Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo

L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:(i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente­ avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 9 settembre 2017, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 09 Settembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 01 Dicembre 2015
abc, Giurisprudenza CNF

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