L’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale va considerata nel senso che la decisione dell’una non può più automaticamente dipendere da quella dell’altro, non già nel senso che il giudice disciplinare non possa prendere in considerazione elementi probatori acquisiti in sede penale, per sottoporli alla sua libera valutazione. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Febbraio 1992
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