Qualora nei confronti del medesimo avvocato siano stati aperti più procedimenti disciplinari per condotte diverse e differenti illeciti deontologici, ciascun procedimento è autonomo e indipendente. La sopravvenuta sentenza assolutoria pronunciata nel processo penale corrispondente ad un diverso procedimento disciplinare, già definito con decisione divenuta irrevocabile, non è deducibile nel procedimento disciplinare pendente, in quanto — ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 55, comma 1, lett. a), L. 247/2012 — il rimedio esperibile è quello della riapertura del procedimento disciplinare, per la quale «è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso» (art. 55, comma 3, L. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 Novembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 11 Novembre 2024 (sospensione)
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