La Commissione osserva che la pratica prevista dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933 dev’essere svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 101/1990, “con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza”. Soddisfatto questo requisito e ricevuta l’attestazione di cui all’art. 9 del succitato D.P.R., il praticante può accedere all’esame di concorso. Rilevato, infine, che nessuna delle […]