La pubblicazione della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), a nulla rilevando in contrario che la successiva notifica della stessa all’incolpato sia effettuata già decorso il termine della prescrizione.
NOTA:
Con riferimento alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), cfr. Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui ai fini dell’interruzione occorre aver riguardo alla notifica della decisione.